Società italiana degli Studiosi del diritto civile

Statuto

 

Rep. n. 42851/11392 Registrato a Roma il 14.7.03 per Atto Notar Gennaro Mariconda dell'8/7/2003 come modificato per Atto Notar Giovanni Cesaro dell'28/6/2005 - n°17293 di raccolta Statuto della "SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE" (in forma abbreviata: S.I.S.DI.C.)

 

Articolo 1

Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione senza fini di lucro denominata "SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE"  (in forma abbreviata: S.I.S.DI.C.), con sede legale in Roma, via E. Visconti, n. 8.

 

Articolo 2

Scopo

L’associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la collaborazione s cientifica fra gli studiosi del diritto civile.

A tal fine l'associazione favorisce lo svolgimento di attività di interesse giuridico generale anche con indagini di politica legislativa, partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni giuridiche internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali, promuove la costituzione di commissioni di studi, conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazioni anche di raccolte di leggi d’interesse nazionale ed internazionale e realizza ogni altra attività reputata utile per il perseguimento dello scopo.

 

Articolo 3

Durata

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

 

Articolo 4

Soci

Sono iscritti, in qualità di soci ordinari, all'associazione, a loro semplice richiesta, i professori di ruolo e i ricercatori che sono già inquadrati o che sono risultati idonei, ancorchè non abbiano ancora preso servizio, nel settore scientifico disciplinare del Diritto privato o che sono stati titolari di ruolo di insegnamenti universitari civilistici, nonchè i liberi docenti e gli assistenti di ruolo ad esaurimento appartenenti al medesimo settore disciplinare.

Possono altresí essere iscritti in qualità di soci ordinari, con le modalità indicate nei seguenti commi, docenti e ricercatori universitari inquadrati in settori scientifico-disciplinari diversi dal Diritto privato, notai, magistrati, funzionari pubblici, avvocati, dottori di ricerca, che svolgano attività di studio nel campo del diritto civile ovvero su tematiche di spiccato interesse civilistico.

La richiesta di iscrizione di docenti e ricercatori universitari inquadrati in settori scientifico-disciplinari diversi dal Diritto privato è valutata da una commissione di quattro membri, nominata dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, la quale, se lo reputa necessario, richiede la presentazione del relativo curriculum degli studi. La commissione, sulla base dell’esperienza scientifica dell’aspirante, formula una proposta di accoglimento o di rigetto sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare. Per la validità della delibera di ammissione è necessaria l’unanimità dei voti.

La richiesta di iscrizione degli studiosi non appartenenti ai ruoli universitari, di cui al secondo comma del presente articolo, deve essere accompagnata dalla presentazione scritta di tre soci e corredata da curriculum attestante l’attività scientifica dell’aspirante e l’elenco delle sue pubblicazioni. La valutazione della richiesta è affidata al Collegio dei probiviri il quale dovrà individuare i criteri generali  e, di volta in volta, nominare all’unanimità un relatore sulle singole proposte di ammissione. Sulla base della proposta elaborata dal relatore, il Consiglio delibera sulla ammissione con una maggioranza dei quattro/quinti degli aventi diritto.

Vengono altresì iscritti all’associazione, in qualità di soci sostenitori, enti, pubblici e privati, dipartimenti, istituti con scopi affini.

I docenti di Università e gli appartenenti a istituti di ricerca stranieri che siano studiosi del diritto civile e abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana possono essere invitati dal Consiglio direttivo a far parte dell’associazione in qualità di soci onorari, senza obbligo di pagamento della quota di iscrizione e senza diritti amministrativi.

L’appartenenza ad altre associazioni aventi scopi analoghi non è ostativa all’iscrizione.

 

Articolo 5

Organi

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Collegio dei probiviri;

f) i Consigli locali.

 

Articolo 6

Assemblea

L’Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all'associazione.

Essa si riunisce almeno una volta ogni due anni su invito del Presidente da comunicarsi ai singoli soci almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione. La lettera di invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione e può essere inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

L’Assemblea indica le linee direttive generali dell'attività biennale dell'associazione, elegge al suo interno il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri, determina l'ammontare delle quote associative, delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione ad essa riservata dallo Statuto.

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvi i casi di modifica dello Statuto o di azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo nei quali è necessaria la presenza di un terzo dei soci.

Ogni deliberazione è presa a maggioranza.

E’ ammessa la delega scritta a partecipare all’assemblea, ma  ciascun associato non può essere portatore di più di una delega. E’ possibile il voto per corrispondenza nella stessa forma prevista per la convocazione.

Il socio che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale non può essere ammesso a partecipare all’assemblea.

 

Articolo 7

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da quindici soci, eletti dall’Assemblea, dei quali almeno undici professori e non meno di nove ordinari, appartenenti al settore disciplinare del Diritto privato. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Non possono tuttavia essere eletti più di un rappresentante della medesima Facoltà e più di tre del medesimo Ateneo.

Il Consiglio direttivo nomina, con la maggioranza degli aventi diritto, fra i propri membri il Presidente, il Segretario e, se del caso, un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni. Alla scadenza del biennio il Consiglio direttivo svolge le proprie funzioni  fino alla successiva riunione dell’Assemblea.

Alla scadenza del mandato, in caso di mancata riconferma, è riconosciuta ai componenti del Consiglio direttivo la carica di presidente o consigliere onorario. Tale carica non è comunque ostativa alla candidatura con riferimento a  bienni successivi.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Se non disposto diversamente, ogni delibera è presa a maggioranza dei partecipanti.

Il Consiglio si riunisce anche mediante videoconferenza e audioconferenza.

 

Articolo 8

Funzioni del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, l'attuazione delle deliberazioni assembleari e l’esercizio delle altre funzioni ad esso riservate dallo Statuto. Spetta altresì al Consiglio la redazione e l’approvazione annuale dei rendiconti di gestione, con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto.

 

Articolo 9

Giunta esecutiva del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità, può costituire, determinandone le funzioni, una Giunta esecutiva composta da cinque membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e due Consiglieri. La relativa delibera è assunta a maggioranza degli aventi diritto.

La Giunta può attribuire deleghe ai singoli componenti per specifici settori di competenza.

 

Articolo 10

Rappresentanza legale

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, e in caso di assenza dal consigliere anziano.

 

Articolo 11

Segretario

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato, e in caso di assenza dal consigliere anziano.

 

Articolo 12

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque soci eletti dall'Assemblea e dura in carica due anni. Alla scadenza del mandato, in caso di mancata riconferma, è riconosciuta ai componenti del Collegio la carica di probiviri onorari.

Il Collegio decide con criterio equitativo e senza particolari formalità, ma nel pieno rispetto del contraddittorio, le controversie tra i soci relative al rapporto associativo.

 

Articolo 13

Consigli locali

Su iniziativa dei soci afferenti ai relativi ambiti territoriali, il Consiglio direttivo delibera in ordine alla costituzione di Consigli locali con funzione meramente propositiva e organizzativa, unicamente per la realizzazione, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, degli scopi e delle finalità dell’associazione. Non hanno potere di rappresentare la Società nei confronti dei terzi se non nei limiti e con le modalità eventualmente stabiliti dal Consiglio direttivo in relazione a ciascuna singola iniziativa.

Ai Consigli locali partecipano di diritto i soci incardinati in Università o, qualora non si tratti di docenti universitari, incardinati in Amministrazioni o iscritti ad Albi professionali dell’area territoriale di riferimento. Ciascun socio può essere componente di un solo Consiglio locale.

I Consigli eleggono al loro interno un Presidente, il quale ne promuove l’attività e ha il dovere di sottoporre al Consiglio Direttivo le singole iniziative programmate e l’adesione ad iniziative organizzate da soggetti terzi nonché di riferire in ordine alle singole attività svolte.

 

Articolo 14

Verbali

Di ogni riunione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo è redatto verbale sommario ad opera del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, una volta approvato, anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e conservato da quest’ultimo in un’apposita raccolta.

 

Articolo 15

Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi degli associati nonchè da ogni altro provento ad essa destinato da soggetti privati o pubblici. I soci corrispondenti possono essere esonerati dal versamento della quota associativa su deliberazione del Consiglio direttivo. I soci sostenitori possono essere ammessi a versare, su deliberazione del Consiglio direttivo, una quota differenziata.

L’associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, provvedendo alla sua registrazione. Ottenuta l’esclusiva, il consiglio direttivo può consentire l’utilizzo del logo, compatibilmente con le finalità dell’associazione, se tale uso è richiesto per iniziative promosse da Università, enti culturali, di ricerca o di provata tradizione, istituzioni giudiziarie e professionali.

 

Articolo 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Articolo 17

Recesso ed esclusione del socio

I soci sono liberi di recedere dalla Società, ai sensi dell’art. 24 cod. civ.

Costituiscono motivo di esclusione:

a) il mancato pagamento delle quote sociali. Il socio moroso da due anni è invitato ad effettuare i versamenti dovuti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi invano sessanta giorni dall’invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio direttivo;

b) la ricorrenza di gravi motivi.

L’esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con delibera motivata e ratificata dall’Assemblea.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’associato a mezzo lettera raccomandata A/R.

 

Articolo 18

Scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione, che può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività analoga, scelta dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

 

Articolo 19

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.